DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DUEPIGRECOROMA - INDOMITA POMEZIA A.S.D.
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 94 del 15/10/2024;
esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società INDOMITA POMEZIA, con il quale si deduce che la gara in oggetto non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa sarebbe stato assegnato uno spogliatoio ubicato fuori dal recinto di gioco, accessibile a chiunque. Aggiunge, altresì, la ricorrente, che nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, alcuni calciatori della società sarebbero stati fatti oggetto di aggressione verbale da persone non identificata e che, a seguito di tale episodio, avrebbero perso la tranquillità e la concentrazione per il resto della gara. Inoltre, evidenzia la precarietà delle condizioni dello spogliatoio loro assegnato. Per l'effetto, chiedono di comminare alla società Duepigrecoroma la punizione sportiva della perdita della gara. Nelle proprie memorie difensive, trasmesse nei modi e nei tempi previsti, preliminarmente la società Duepigrecoroma eccepiva l'irricevibilità ed improcedibilità del ricorso, richiamando l'art.67, comma 4 del C.G.S., che però non può essere tenuta in considerazione in quanto non assimilabile al caso in oggetto. Altresì, contestava la genericità del ricorso stesso, ritenendo inoltre la richiesta della sanzione avanzata dalla ricorrente non prevista in via normativa. Nel merito, ritiene non si siano verificate situazioni di evidente pericolo, tali da ledere la serenità dei calciatori della società Indomita Pomezia, ritenendo pertanto non veritiere le affermazioni riportate sul punto dalla ricorrente.
Il ricorso è infondato. Tutto quanto premesso, viene rilevato infatti che le Norme Federali, in presenza delle anomalie segnalate nel presente ricorso non prevedono la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara alla società ospitante (Regola n.1 del Giuoco del Calcio - Decisioni Ufficiali della FIGC), sebbene sia indicato di provvedere affinché gli spogliatoi siano adeguatamente protetti dal pubblico. In considerazione di tutto quanto sopra,
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società INDOMITA POMEZIA A.S.D.;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: DUEPIGRECOROMA - INDOMITA POMEZIA A.S.D. 3 - 1;
3. Il contributo va incamerato.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLETTA FEDERICO (ATLETICO CAPRANICA)
MINELLI LORENZO (ATLETICO CAPRANICA)
RIZZO STEFANO (JFC CIVITA Cast.)
D ANGELI DARIO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
TRIMELITI FEDERICO (PALOCCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIZZO DIEGO (JFC CIVITA CASTELLANA)
Perchè a fine gara rivolgeva espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.