Un solo 2003 ed un 2004 in Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2023-2024. In serie D si aggiunge un 2005. E’ questo quanto deciso dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti fatto salvo ulteriori modifiche del Comitato Regionale Lazio prima dell’inizio della nuova regular season.
In via Tiburtina si è sempre modificata la quantità degli under aggiungendo una unità all’obbligo imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti pur non vedendo che le società di Eccellenza e Promozione, vista anche l’esigenza di risparmiare i costi, stanno dando spazio ai prodotti dei propri settori giovanili aumentando il numero di giovani in età di lega senza alcuna imposizione. Il Comitato Regionale Lazio riuscirà a capire che non serve aumentare l'obbligo dei giovani imposti dalla Lnd perchè sono già le società stesse che stanno dando spazio ai propri giovani?
Motivo per il quale qualcuno dovrebbe riflettere e soprattutto guardare i dati della stagione che sta per terminare.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 22 Aprile 2023, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2023/2024, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
S.S. 2023/2024
SERIE D Nato da 1.1.2003 1 (uno), Nato da 1.1.2004 2 (due), Nato da 1.1.2005 1 (uno)
ECCELLENZA Nato da 1.1.2003 1 (uno); Nato da 1.1.2004 1 (uno)
PROMOZIONE Nato da 1.1.2003 1 (uno); Nato da 1.1.2004 1 (uno)
Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori. Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.