Clamoroso errore del direttore di gara per sospende il match tra Gradoli e Virtus Acquapendente nei minuti di recupero sbaglia tecnicamente a dare il triplice fischio anzitempo non essendo compromessa la sua incolumità (si trattava solo di una zuffa tra calciatori delle due squadre). Il giudice sportivo ordina così la ripetizione della gara.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GRADOLI - VIRTUS C. ACQUAPENDENTE
Il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto rileva:
Al 45 + 3 del II tempo si accendeva una zuffa in campo fra calciatori avversari, fra i quali l’Arbitro identificava il n. 3 MORETTI Marco, della Società GRADOLI, precedentemente sostituito, che entrava sul terreno di gioco dalla panchina e tentava di aggredire un avversario, per cui veniva espulso, dopo di che la gara riprendeva;
Al 45 + 4 del II tempo, nuovamente si accendeva una seconda zuffa fra calciatori ed in questa occasione, il Direttore di gara identificava fra i partecipanti alla stessa, i seguenti: Società GRADOLI n. 18, SUBRIZI Leonardo, che aggrediva alle spalle un avversario, cingendogli il collo con le braccia, spingendolo a terra e cercando d colpirlo al volto, senza causare conseguenze; n. 15, IERACI Giovanni, afferrava per il collo un avversario, trascinandolo per alcuni metri, prima di venire allontanato.
Società VIRTUS C. ACQUAPENDENTE n. 4, NARDINI Michael, precedentemente ammonito, si rendeva colpevole di condotta antisportiva, lanciando il pallone fuori dal recinto di gioco; n. 1, PALLA Leonardo, tentava di colpire al volto un avversario.
A questo punto l’Arbitro, provvedeva ad espellere i predetti calciatori.
Considerata la situazione venutasi a creare, visto che anche altri calciatori delle due squadre si affrontavano sia a parole e gesti, pe i quali avrebbe dovuto assumere provvedimenti disciplinari, ma che no riusciva ad identificare e che, a sua sensazione si sarebbe ulteriormente acuita la tensione in campo, decideva di sospendere definitivamente la gara, al 4 minuto di recupero, sui 7 precedentemente indicati da giocare, sul risultato di: GRADOLI VIRTUS C. ACQUAPENDENTE 0 - 1.
In considerazione a quanto sopra esposto, pur stigmatizzando il comportamento assunto dai calciatori delle due squadre in campo, non trova giustificazione la decisione assunta dall’Arbitro di sospendere definitivamente la gara, in quanto lo stesso non ha messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti e, tra l’altro, non si rileva nessuna situazione di pericolo nei suoi confronti.
PQM
In virtù dell’art. 10 comma 5 lettera c) del CGS
DELIBERA
1. di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggetto adottato dall’Arbitro;
2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato a Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza;
3. D’irrogare l ammenda di euro 200,00 alle Società GRADOLI e VIRTUS C ACQUAPENDENTE;
5. di squalificare i seguenti calciatori:
Società GRADOLI
SUBRIZI Leonardo per n. 3 gare effettive; IERACI
Giovanni per n. 2 gare effettive.
Società VIRTUS C. ACQUAPENDENTE
NARDINI Michael per n. 1 gara effettiva;
PALLA Leonardo per n. 1 gara effettiva.